SICUREZZA SUL LAVORO A ROMA E PROVINCIA
Lo scorso 19 Maggio, sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove modifiche al decreto del Ministero dell’Interno, per i Differimenti dei termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione al piano di adeguamento e sicurezza antincendio per le strutture alberghiere e ricettive.
La proroga, realizzata allo scopo di rendere più semplice e meno tempestivo l’adeguamento a favore delle strutture in vista della stagione estiva, applica nuove modifiche ai termini che riguardano le modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento che sono state apportate per la precisione su: Enti e privati responsabili. Presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (del territorio competente) con termine prorogato al il 31 ottobre 2012.
Il termine di proroga interessa il tempo entro il quale le strutture dovranno essere in possesso di tutti i requisiti per la sicurezza antincendio:
Presenza all’interno del piano di emergenza delle disposizioni in merito al servizio interno di sicurezza permanente durante l’esercizio.
Requisiti previsti nel Titolo II dell’allegato al D.M 09/04/1994 dai dispositivi alla formazione per la sicurezza e in particolare i punti 9, 10, 11.2, 12 (richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l'obbligo), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3.
Il termine per la presentazione della domanda al piano di ammissione interesserà le strutture ricettive con oltre venticinque posti letto purché esistenti dalla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale del 9 Aprile 1994.
Approfondimenti al decreto a questo link
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